Ramo sulla carreggiata: il Comune è tenuto a risarcire i danni subiti dal conducente anche se il danneggiato aveva la patente scaduta

Ramo sulla carreggiata: il Comune è tenuto a risarcire i danni subiti dal conducente anche se il danneggiato aveva la patente scaduta
15 Giugno 2020: Ramo sulla carreggiata: il Comune è tenuto a risarcire i danni subiti dal conducente anche se il danneggiato aveva la patente scaduta 15 Giugno 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9674/2020, depositata in data 26.05.2020, ha avuto modo di affermare che i comportamenti illegittimi tenuti dal conducente del veicolo (nel caso di specie: guida senza patente ed eccesso di velocità), non sono elementi idonei ad escludere il riconoscimento del suo diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della presenza sulla carreggiata di un grosso ramo.

IL CASO. Tizio aveva convenuto in giudizio il Comune di Roma, ente proprietario della strada lungo la quale era avvenuto un sinistro occorsogli, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Era infatti accaduto che, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, con la patente scaduta, si imbatteva in un grosso ramo di pino caduto sulla carreggiata che, al fine di evitare l’impatto, lo costringeva ad una manovra di emergenza, facendolo finire contro una recinzione metallica posta a margine della carreggiata. 

Avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la sua domanda, Tizio aveva proposto appello.

La Corte d’appello di Roma, in totale riforma della sentenza di primo grado aveva, invece, condannato l’ente al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, ritenendo l’ente locale responsabile dell’incidente.

Il Comune di Roma impugnava, però, la predetta sentenza, avanti la Suprema Corte, sul presupposto che il comportamento illegittimo tenuto dal conducente avrebbe dovuto portare ad escludere ogni addebito nei suoi confronti.

La difesa del Comune, infatti, sosteneva che la Corte d’appello “avrebbe violato gli art. 2051 e 2043 c.c. in combinato disposto con l’art. 1227 c.c. perché in presenza del divieto di guidare, quando l’evento sia stato direttamente causato dalla guida, cioè nella sua dinamica e quindi in sua connessione, il nesso di causalità è interrotto dal comportamento illegittimo del danneggiato”. 

Ancora, la difesa del Comune lamentava che, alla luce dello stato dei luoghi e dei danni riportati dall’autovettura, era chiaro come la velocità tenuta alla guida dal conducente fosse elevata e non adeguata rispetto alle caratteristiche della strada e alle condizioni climatiche presenti la sera del sinistro. Sicché secondo il ricorrente, “la velocità elevata che la Corte di merito, pur esaminando il verbale, avrebbe omesso di considerare, e il fatto pacifico che si trattava di un ostacolo visibile, perché grande, (..), avrebbe dovuto condurre la predetta Corte ad una diversa ricostruzione del fatto, tanto da esimere del tutto il custode ‘da colpe’”. 

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha affermato che la velocità eccessiva del conducente e l’assenza della patente di guida non escludevano il diritto dell’automobilista ad ottenere il risarcimento del danno subito perché viaggiando su una strada comunale in orario notturno si era ritrovato un grosso ramo di pino sulla carreggiata, essendo perciò costretto ad eseguire una manovra di emergenza per evitare l’impatto ed uscendo dalla carreggiata. Pur essendo, infatti, evidenti le violazioni addebitabili al ricorrente, l’ente locale doveva ritenersi comunque responsabile dell’incidente, non avendo garantito la sicurezza della strada.

La Suprema Corte ha, quindi, aderito all’impostazione seguita dalla Corte d’appello, secondo la quale il mancato rinnovo della patente di guida al momento del sinistro non costituiva un fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale tra l’ostacolo imprevedibile trovatosi sulla carreggiata stradale e l’incidente verificatosi, per cui, in assenza della prova liberatoria prevista dall’art. 2051 c.c., l’ente proprietario della strada, doveva reputarsi responsabile del suddetto incidente.

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